Art. 8.
(Addetti alla cooperazione).

      1. Gli addetti alla cooperazione allo sviluppo, di seguito denominati «addetti alla cooperazione», sono funzionari del Ministero degli affari esteri o personale distaccato da un altro Ministero, dipendenti dalla Direzione generale, inviati nei Paesi destinatari degli interventi di cooperazione. Essi agiscono in accordo con l'ambasciatore italiano del Paese destinatario, di seguito denominato «ambasciatore di riferimento».
      2. Gli addetti alla cooperazione hanno l'incarico di coordinare gli interventi nei Paesi destinatari, di partecipare alla loro programmazione, di controllare l'effettivo svolgimento dei lavori, di collaborare allo sdoganamento, al controllo, alla custodia e alla consegna delle attrezzature e dei beni inviati per il progetto di cooperazione e di assicurare l'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese destinatario.
      3. Gli addetti alla cooperazione hanno la possibilità di avvalersi dell'ausilio tecnico di consulenze esterne.
      4. Gli addetti alla cooperazione, nello svolgimento dei propri compiti, possono assumere autonomamente impegni di spesa a valere sui fondi destinati al Paese destinatario, fino a un massimo di 100.000 euro complessivi, e comunque per una cifra che non superi un decimo del valore totale del piano-Paese di competenza, previa autorizzazione dell'ambasciatore di riferimento,

 

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che è responsabile della rendicontazione della spesa.